| Voli
in ritardo. I diritti del passeggero
Sono la bestia nera dei viaggiatori, quella
che fa irritare e non consente una programmazione razionale
delle nostre attività: i ritardi. Abbiamo orologi che
spaccano il secondo che non servono se tutto quello che ci
circonda si muove al ritmo delle ore. Il 17 febbraio prossimo
entrerà in vigore il nuovo Regolamento
comunitario che riguarda anche i diritti del passeggero
per i voli in ritardo. Gli "indennizzi" sono, ovviamente,
in relazione alla durata del ritardo. Vediamo i vari casi.
Il passeggero ha diritto pasti e bevande e ad effettuare gratuitamente
due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta
elettronica, se il volo sarà ritardato, rispetto all'orario
di partenza previsto:
a) di due o più ore per tutte le
tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
b) di tre o più ore per tutte le
tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte
le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
c) di quattro o più ore per tutte
le altre tratte aeree.
Qualora l'orario di partenza è rinviato
di un giorno il passeggero ha diritto anche al pernottamento
in albergo. Inoltre, nel caso in cui il ritardo è di
almeno 5 ore, il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto.
Quest'ultimo caso è quello che rende particolarmente
nervosi perchè dopo aver aspettato 5 ore avere solo
il rimborso del biglietto, senza indennizzo economico, ci
pare vessatorio. Comunque resta la facoltà del passeggero
di rivolgersi all'Autorità giudiziaria nel caso in
cui subisse un danno (per esempio un affare non concluso)
dovuto al ritardo del volo.
Volo cancellato. I diritti del passeggero
Sarà capitato che si arrivi di corsa
all'aeroporto e non trovare l'aereo perchè il volo
è stato cancellato. In questo caso come è tutelato
il passeggero? Il 17 febbraio prossimo entrerà in vigore
il nuovo Regolamento
comunitario che riguarda anche i diritti del passeggero
rimasto a terra per volo annullato. Diciamo subito che nel
caso la responsabilità non sia della compagnia aerea
(che dovrà dimostrarlo), nessuno indennizzo è
dovuto al passeggero. Nessun risarcimento è comunque
dovuto quando i passeggeri:
a) siano stati informati della cancellazione
del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza
previsto;
b) siano stati informati della cancellazione
del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni
prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto
di partire con un volo alternativo non più di due ore
prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la
destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo
previsto;
c) siano stati informati della cancellazione
del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza
previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo
non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto
e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo
l'orario d'arrivo previsto.
Al di là dei casi sopradescritti
il viaggiatore ha diritto ad una serie di prestazioni e rimborsi
previsti per l'overbooking
aerea. Rimane il fatto che le cause di forza maggiore,
per le quali un volo può essere cancellato, sono molteplici
e facilmente dimostrabili dalle compagnie aeree per cui al
povero viaggiatore non rimane che il classico cerino in mano.
Rimborsabili i voli cancellati o in ritardo
Vista l'attualità, per l'entrata
in vigore il 17 febbraio, rilanciamo una scheda
che avevamo già preparato circa un anno fa, quando
la norma fu approvata dalla Comunità Europea
Overbooking aerea: i diritti del passeggero
"Spiacente non abbiamo posti". È
la ferale notizia che un passeggero, munito di regolare biglietto
e prenotazione confermata, può sentirsi dire in uno
degli aeroporti italiani o dell'Unione europea. Si chiama
overbooking (sovraprenotazione) ed è un sistema che
praticamente tutte le compagnie aeree adottano: vendono cioè
più biglietti di quanti siano i posti a disposizione.
Saltano viaggio e nervi, perciò abbiamo voluto elencare
le opzioni alle quali ha diritto il malcapitato turista in
considerazione del fatto che dal 17 febbraio prossimo entrerà
in vigore il nuovo Regolamento
comunitario (CE n.261/04, GU L 046 del 17.2.2004 ),
In caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al
passeggero una delle seguenti scelte:
* il rimborso del prezzo del biglietto, entro
7 giorni, in denaro o con buoni di viaggio e/o altri servizi;
* il primo volo possibile fino a destinazione;
* un volo in data successiva, a scelta del passeggero.
In aggiunta la compagnia aerea deve pagare un risarcimento
in contanti pari a: * 250 euro per i voli fino a 1.500 km
o 125 euro se il ritardo è inferiore a 2 ore;
* 400 euro per i voli interni alla Ue oltre 1.500 km e per
tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri
o 200 euro per un ritardo fino a 3 ore;
* 600 euro per i voli extra Ue superiori a 3.500 km o 300
euro per ritardi fino a 4 ore;
La compagnia aerea deve inoltre offrire gratuitamente:
* due telefonate o fax o telex al luogo di destinazione;
* pasti o rinfreschi;
* il pernottamento in albergo;
Il passeggero ha diritto alla differenza di prezzo se viaggia
in una classe inferiore a quella prenotata. Il passeggero
non è tenuto a chiedere i risarcimenti e i servizi
elencati perchè devono essere erogati dalla compagnia
aerea.
Avvertenze
numero 2005-4 del 15 Febbraio 2005
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