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Voli in ritardo. I diritti del passeggero

Sono la bestia nera dei viaggiatori, quella che fa irritare e non consente una programmazione razionale delle nostre attività: i ritardi. Abbiamo orologi che spaccano il secondo che non servono se tutto quello che ci circonda si muove al ritmo delle ore. Il 17 febbraio prossimo entrerà in vigore il nuovo Regolamento comunitario che riguarda anche i diritti del passeggero per i voli in ritardo. Gli "indennizzi" sono, ovviamente, in relazione alla durata del ritardo. Vediamo i vari casi.
Il passeggero ha diritto pasti e bevande e ad effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica, se il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto:

a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;

b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;

c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree.

Qualora l'orario di partenza è rinviato di un giorno il passeggero ha diritto anche al pernottamento in albergo. Inoltre, nel caso in cui il ritardo è di almeno 5 ore, il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto. Quest'ultimo caso è quello che rende particolarmente nervosi perchè dopo aver aspettato 5 ore avere solo il rimborso del biglietto, senza indennizzo economico, ci pare vessatorio. Comunque resta la facoltà del passeggero di rivolgersi all'Autorità giudiziaria nel caso in cui subisse un danno (per esempio un affare non concluso) dovuto al ritardo del volo.

Volo cancellato. I diritti del passeggero

Sarà capitato che si arrivi di corsa all'aeroporto e non trovare l'aereo perchè il volo è stato cancellato. In questo caso come è tutelato il passeggero? Il 17 febbraio prossimo entrerà in vigore il nuovo Regolamento comunitario che riguarda anche i diritti del passeggero rimasto a terra per volo annullato. Diciamo subito che nel caso la responsabilità non sia della compagnia aerea (che dovrà dimostrarlo), nessuno indennizzo è dovuto al passeggero. Nessun risarcimento è comunque dovuto quando i passeggeri:

a) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;

b) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;

c) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

Al di là dei casi sopradescritti il viaggiatore ha diritto ad una serie di prestazioni e rimborsi previsti per l'overbooking aerea. Rimane il fatto che le cause di forza maggiore, per le quali un volo può essere cancellato, sono molteplici e facilmente dimostrabili dalle compagnie aeree per cui al povero viaggiatore non rimane che il classico cerino in mano.

Rimborsabili i voli cancellati o in ritardo

Vista l'attualità, per l'entrata in vigore il 17 febbraio, rilanciamo una scheda che avevamo già preparato circa un anno fa, quando la norma fu approvata dalla Comunità Europea

Overbooking aerea: i diritti del passeggero

"Spiacente non abbiamo posti". È la ferale notizia che un passeggero, munito di regolare biglietto e prenotazione confermata, può sentirsi dire in uno degli aeroporti italiani o dell'Unione europea. Si chiama overbooking (sovraprenotazione) ed è un sistema che praticamente tutte le compagnie aeree adottano: vendono cioè più biglietti di quanti siano i posti a disposizione. Saltano viaggio e nervi, perciò abbiamo voluto elencare le opzioni alle quali ha diritto il malcapitato turista in considerazione del fatto che dal 17 febbraio prossimo entrerà in vigore il nuovo Regolamento comunitario (CE n.261/04, GU L 046 del 17.2.2004 ),
In caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte:

* il rimborso del prezzo del biglietto, entro 7 giorni, in denaro o con buoni di viaggio e/o altri servizi;
* il primo volo possibile fino a destinazione;
* un volo in data successiva, a scelta del passeggero.
In aggiunta la compagnia aerea deve pagare un risarcimento in contanti pari a: * 250 euro per i voli fino a 1.500 km o 125 euro se il ritardo è inferiore a 2 ore;
* 400 euro per i voli interni alla Ue oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri o 200 euro per un ritardo fino a 3 ore;
* 600 euro per i voli extra Ue superiori a 3.500 km o 300 euro per ritardi fino a 4 ore;
La compagnia aerea deve inoltre offrire gratuitamente:
* due telefonate o fax o telex al luogo di destinazione;
* pasti o rinfreschi;
* il pernottamento in albergo;
Il passeggero ha diritto alla differenza di prezzo se viaggia in una classe inferiore a quella prenotata. Il passeggero non è tenuto a chiedere i risarcimenti e i servizi elencati perchè devono essere erogati dalla compagnia aerea.

 

Avvertenze numero 2005-4 del 15 Febbraio 2005


Pagina inserita nel sito www.polesine.com il 26-02-2005

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