Cos'e'
L'ICI, imposta comunale sugli immobili, e' una tassa che
grava sul "possesso di
fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli,
siti nel territorio
dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli
strumentali o alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa".
I proventi di tale tassa, istituita con il d.lgs.504/92
e applicata dal 1993,
vanno in parte al Comune ed in parte allo Stato.
L'Ici e gestita dai singoli Comuni attraverso appositi regolamenti,
con ampia
facolta' di decisione riguardo all'entita' dell'imposta,
le modalita' di
pagamento, le esenzioni, etc.etc. E' bene, pur utilizzando
queste informazioni
come guida generale, rivolgersi sempre al proprio comune,
magari consultando il
sito ufficiale dove spesso sono organizzati spazi informativi
e preposti al
calcolo automatico del dovuto.
Chi deve pagare
Sono tenuti al pagamento, anche se non hanno residenza o
sede legale,
amministrativa e di lavoro nel territorio dello Stato:
- il proprietario del fabbricato, dell'area edificabile
o del terreno agricolo
ovvero
- il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione
sugli immobili
predetti;
- il titolare del diritto d'enfiteusi (godere un fondo altrui
con l'obbligo di
apportarvi migliorie e di corrispondere un canone in denaro
o in natura) o di
superficie.
nei seguenti casi particolari, deve pagare:
- il locatario, se sull'immobile vi e' una locazione finanziaria
(leasing);
- il locatore (di solito il proprietario), se l'immobile
e' dato in affitto;
- il comodante (di solito il proprietario), se l'immobile
e' dato in comodato
d'uso;
- il coniuge cui viene assegnato l'alloggio di famiglia
in caso di separazione
legale, convenzionale o di divorzio;
- il coniuge superstite, con diritto di abitazione;
- il socio di cooperativa edilizia;
- l'assegnatario di alloggio Iacp;
- il soggetto che ha acquistato l'immobile nell'anno in
corso.
Primo adempimento: presentazione della denuncia iniziale
e delle eventuali
successive dichiarazioni di variazione
I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti
nel territorio dello
Stato su apposito modulo predisposto dal ministero delle
finanze. Cio', al
comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili entro
il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
in cui il
possesso ha avuto inizio. Se gli immobili sono ubicati in
piu' comuni, devono
essere presentate tante dichiarazioni quanti sono i comuni,
mentre se un
immobile e' situato nel territorio di piu' comuni, si considera
interamente
situato nel comune nel quale si trova la maggior parte della
sua superficie.
Nel caso di variazioni del patrimonio immobiliare il contribuente
e' tenuto alla
presentazione di apposita dichiarazione di variazione. Il
termine per adempiere
e' quello previsto per la dichiarazione dei redditi relativa
all'anno in cui la
variazione ha avuto corso. Nel caso di piu' soggetti passivi
tenuti al pagamento
dell'imposta su un medesimo immobile, puo' essere presentata
una dichiarazione
congiunta. Per le parti di edifici oggetto di proprieta'
comune (cosi' come
indicati nell'articolo 1117 del codice civile), cui e' attribuita
o attribuibile
una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere
presentata
dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
Ogni comune ha
facolta' di sostituire la dichiarazione con una semplice
comunicazione.
I casi piu' comuni di variazione sono:
- acquisto o vendita dell'immobile;
- cambio della propria abitazione principale (residenza);
- variazione rendita catastale a seguito di interventi edilizi;
- stipula o cessazione di un contratto di locazione;
- l'immobile viene dichiarato storico;
- l'immobile diviene -o cessa di essere- inagibile o inabitabile;
Le denunce e le dichiarazioni vanno consegnate direttamente
all'apposito ufficio
tributi del comune oppure spedite in busta bianca per raccomandata.
Esse hanno
effetto anche per gli anni successivi se non si verificano
ulteriori variazioni
che comportino un diverso ammontare dell'ici dovuta.
Nota:
- il recente d.l.223/2006 ha eliminato, a partire dal 2007,
l'obbligo di
presentazione delle denunce e delle dichiarazioni, fermi
comunque gli obblighi
previsti in materia di riduzione dell'imposta. Parimenti
e' previsto che
l'agenzia del territorio renda disponibili i dati catastali
per via telematica
(internet), al fine di agevolare comunque i controlli da
parte dei comuni. La
cosa e' da confermarsi, visto che il decreto, entrato in
vigore il 4/7/2006, ad
oggi dev'essere ancora convertito in legge.
Quanto pagare
Occorre individuare il valore tassabile (la cosiddetta base
imponibile) che va
moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune, generalmente
variabile dal 4
al 9 per mille.
Per i fabbricati la base imponibile si calcola moltiplicando
la rendita
catastale (risultante al 1 Gennaio dell'anno in corso) per
il coefficiente di
rivalutazione (attualmente il 5%). Il risultato ottenuto
va moltiplicato per un
altro coefficiente, diverso a seconda della categoria dell'immobile:
- per i fabbricati di categoria A, B e C (abitazioni, alloggi
collettivi,
fabbricati a destinazione varia) il coefficiente e' 100;
- per i fabbricati di categoria A10 e D (uffIci e studi
privati, alberghi,
teatri, banche) il coefficiente e' 50;
- per i fabbricati di categoria C1 (negozi e botteghe) il
coefficiente e' 34;
Per i fabbricati di categoria D non iscritti al catasto
posseduti da imprese e
contabilizzati distintamente, la base imponibile e' calcolata
sulla base del
costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle
quote di ammortamento,
attualizzato mediante l'applicazione dei coefficienti di
adeguamento stabiliti
annualmente dal Ministero delle Finanze.
Per i terreni agricoli la base imponibile si ricava moltiplicando
il reddito
dominicale (risultante al catasto al 1 Gennaio dell'anno
in corso) per il
coefficiente di rivalutazione del 25%. Il risultato va ulteriormente
moltiplicato per il coefficiente di categoria, 75.
Per le aree fabbricabili (*) la base imponibile e' data
dal valore commerciale
al 1 gennaio dell'anno in corso. Tale valore deve tener
conto di:
- ubicazione dell'area,
- indice di edificabilita' territoriale,
- destinazione d'uso consentita,
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la
costruzione,
- prezzi medi rilevati dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
Note:
- Se il fabbricato non e' ancora accatastato si considera
la rendita attribuita
a fabbricati similari (la cosiddetta rendita presunta).
- La rendita catastale, o il reddito dominicale, sono quelli
in vigore dal 1
gennaio dell'anno di imposizione. Ad esempio, se nel corso
del 2005 e' stata
attribuita (o e' stata modificata) la rendita definitiva
del fabbricato, questa
va considerata dal 1 gennaio 2006.
- Il risultato cosi' ottenuto rappresenta l'ICI dovuta per
un anno. Se la durata
del possesso e' inferiore, il totale va diviso per 12 e
poi moltiplicato per i
mesi di possesso.
- I Comuni possono stabilire aliquote differenziate a seconda
del tipo di
immobile (abitazione principale, seconda casa, casa sfitta,
negozio, etc.).
- (*) per quanto riguarda le aree fabbricabili, a metter
fine agli infiniti
contenziosi inerenti la loro definizione, e' recentemente
intervenuto il d.l.
223/2006 (art.36 comma 2) stabilendo che un'area è
da considerarsi fabbricabile
se "utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione
della regione
e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".
In poche parole, cio' che
conta e' l'inserimento nel piano regolatore comunale, anche
se non e' seguito il
procedimento attuativo che rende di fatto possibile la costruzione.
Detrazioni ed esenzioni
La legge fissa delle specifiche esenzioni (tra cui i beni
dello Stato, degli
enti locali e della Chiesa, i fabbricati destinati ad uso
culturale o di culto,
le aree montane o collinari, etc.) e dei criteri generali
a cui ogni comune deve
attenersi.
In termini generali le esenzioni e le riduzioni sono le
seguenti:
La detrazione principale e fissata dalla legge in minimo
103,29 euro, riguarda:
- immobili adibiti ad abitazione principale;
- immobili costituenti l'unica abitazione (su tutto il territorio
nazionale) non
locata, sui quali vengono goduti diritti di proprieta' (od
usufrutto) da parte
di soggetti anziani o disabili che hanno residenza anagrafica
presso istituti di
ricovero o sanitari;
- immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta
o collaterale (per
esempio il coniuge separato);
La detrazione puo' essere elevata a 258,23 euro (o, in
alternativa, al 50%
dell'imposta dovuta) quando l'abitazione principale sia
di proprieta' di
soggetti particolari (disabili o invalidi) o quando il reddito
annuo del nucleo
familiare del soggetto passivo sia inferiore a determinati
tetti. Per i
particolari e' necessario rivolgersi al comune di residenza.
La detrazione non puo' superare l'imposta dovuta e l'eventuale
eccedenza puo'
essere decurtata da quanto dovuto per le pertinenze (garage,
cantine, etc.),
ancorche' distintamente iscritte in catasto. Ricordiamo
che per esse, infatti, a
partire dal 1/1/2001 devono essere applicati gli stessi
trattamenti fiscali
dell'abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione).
Altri casi:
- l'imposta e' ridotta del 50% nel caso in cui il fabbricato
sia inagibile,
inabitabile o non utilizzato.
- per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori
diretti o da
imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a
titolo principale, la
legge stabilisce che l'imposta sia dovuta limitatamente
alla parte di valore
eccedente i 25.822,84 euro, con riduzioni dal 25% al 70%.
I terreni agricoli di
montagna o collina -di cui all'art.15 della legge 984/77-
sono invece
completamente esenti.
-sono esclusi dal pagamento, ai sensi della circolare 14
giugno 1993 n.9 del
ministero delle Finanze, gli orticelli, i piccoli appezzamenti
e i terreni
completamente incolti, purche' non suscettibili di sfruttamento
edificatorio.
Ogni comune puo' stabilire aliquote agevolate e detrazioni
in modo libero ed
autonomo, quindi e' bene consultare gli specifici regolamenti,
spesso
disponibili anche telematicamente, con attenzione. Un trattamento
particolare,
per esempio, potrebbe essere riservato ai casi in cui la
strada ove e' ubicato
l'immobile sia preclusa al traffico a causa di lavori per
la realizzazione di
opere pubbliche. La legge (n.549/95), infatti, concede ai
comuni la facolta' di
deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza (fino
alla totale
esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali) nel
caso i lavori si
protraggano oltre i sei mesi.
Chi paga, suddivisioni
Possono distinguersi diversi casi:
-Unico proprietario di abitazione principale:
Se il possesso avesse avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno
in corso, bisogna
applicare all'Ici annua la detrazione per l'abitazione principale
deliberata dal
Comune.
Se si e' diventati proprietari dopo il 1 gennaio, occorre
dividere l'Ici annua
per 12 e moltiplicare il risultato per i mesi di possesso.
Si ricorda che per
fare 1 mese occorrono almeno 15 giorni. Anche la detrazione
per l'abitazione
principale va rapportata al periodo di possesso calcolato
in mesi.
-Unico proprietario di altri immobili:
se si e' proprietari dal 1 gennaio, si moltiplica la base
imponibile per
l'aliquota deliberata dal Comune e si ottiene l'Ici per
tutto l'anno in corso.
Se si e' diventati proprietari dopo il 1 gennaio, occorre
dividere l'Ici annua
per 12 e moltiplicare il risultato per i mesi di possesso.
Per fare 1 mese
occorrono almeno 15 giorni di possesso.
-Piu' proprietari di abitazione principale:
se i proprietari sono 2 o piu', ed il possesso ha avuto
inizio dal 1 gennaio,
l'Ici annua va suddivisa in proporzione alle quote di possesso.
Se si e' diventati proprietari dopo il 1 gennaio, l'Ici
di spettanza su base
annua va divisa per 12 e moltiplicata per i mesi di possesso.
All'Ici cosi' calcolata va applicata la detrazione per l'abitazione
principale
stabilita dal Comune, suddividendola in parti uguali (la
percentuale di possesso
non ha rilevanza) fra tutti i proprietari che usano l'immobile
come abitazione
principale, e va rapportata al periodo di possesso calcolato
in mesi.
- Piu' proprietari di altri immobili:
L'Ici annua, calcolata moltiplicando la base imponibile
per l'aliquota stabilita
dal Comune, va suddivisa secondo le quote di possesso.
Se si e' diventati proprietari dopo il 1 gennaio, l'Ici
di spettanza su base
annua si divide per 12 e si moltiplica per i mesi di possesso.
Nei casi diversi dall'abitazione:
- terreni agricoli ubicati nello stesso comune:
si moltiplica la base imponibile per l'aliquota deliberata
dal Comune e si
ottiene l'Ici dovuta per l'intero anno. La suddivisione
della tassa, e delle
eventuali riduzioni, tra piu' proprietari avviene in base
alle quote.
- terreni agricoli ubicati in piu' comuni ma collegati tra
loro:
si assume il valore complessivo dei terreni stessi e l'intera
imposta si sconta
nel comune ove vi e' l'estensione prevalente; La suddivisione
della tassa, e
delle eventuali riduzioni, tra piu' proprietari avviene
in base alle quote.
- terreni agricoli ubicati in piu' comuni e non collegati
tra loro (o comunque
non considerabili come unica entita'):
l'imposta va liquidata separatamente in favore di ciascuna
amministrazione per
il valore che i terreni medesimi hanno nei singoli comuni.
Analogamente
l'importo delle detrazioni e riduzioni deve essere ripartito
proporzionalmente
ai valori dei singoli terreni e rapportato sia al periodo
dell'anno durante il
quale sussistono le condizioni prescritte per godere dell'agevolazione,
sia alle
quote di possesso se vi sono piu' proprietari.
Quando e come pagare
L'ICI puo' essere versata in due rate:
- la prima dev'essere pagata tra il 1° e il 30 giugno
(*), ed e' pari al 50%
dell'imposta dovuta per l'anno. Si puo' calcolare in base
alle aliquote e
detrazioni vigenti per l'anno in corso oppure a quelle valevoli
per l'anno
precedente;
- la seconda rata, da versarsi tra il 1° e il 20 dicembre
(*), si calcola con
l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate
per l'anno in corso
decurtando quanto versato in acconto.
Nei casi di possesso per frazioni di anno il calcolo deve
avvenire dividendo il
totale annuale per 12 e moltiplicando il risultato per il
numero di mesi di
possesso.
In caso di co-possesso i singoli titolari devono necessariamente
eseguire
versamenti separati, ognuno per la propria quota di imposta.
Se si possiedono immobili in diversi comuni, e' obbligatorio
fare versamenti
distinti, ciascuno indirizzato al concessionario nella cui
circoscrizione si
trova l'immobile.
Se invece si possiedono piu' immobili nello stesso comune,
e' possibile fare un
versamento unico.
Volendo l'importo puo' anche essere versato in un'unica
soluzione entro il
termine previsto per l'acconto (30 giugno). In questo caso,
ovviamente, il
calcolo dovra' avvenire applicando l'aliquota e le detrazioni
in vigore nel
Comune nell'anno in corso e non quelle deliberate per l'anno
precedente.
Salvo diverse disposizioni del comune, il pagamento si
effettua alla posta
tramite uno specifico bollettino, presso il concessionario
addetto alla
riscossione, o presso le banche convenzionate con lo stesso.
In alcuni comuni (convenzionati con l'agenzia delle entrate)
e' possibile pagare
anche tramite il modello F24, direttamente in banca.(*)
La posta, le banche ed alcuni concessionari, inoltre, mettono
a disposizione
modalita' telematiche per pagare. In questi casi tutto avviene
tramite internet.
Note:
- le persone fisiche non residenti nel territorio dello
Stato possono pagare
l'ICI in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con
l'aggiunta degli interessi
del 3%.
- (*) il recente d.l.223/2006 ha previsto, a partire dal
2007, nuove scadenze di
pagamento, unificate con quelle attualmente previste per
le imposte (ovvero il
16 Giugno e il 16 Dicembre). E' stato inoltre stabilito
che l'imposta puo'
essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi, e
versata tramite il
modello F24. Tutto cio', da confermarsi con l'eventuale
conversione in legge del
decreto, determina la possibilita' di unificare il pagamento
dell'ICI con quelli
di altre imposte (iva, irpef, etc.), nonche' di compensare
il dovuto con
eventuali crediti di altra natura. E' importante notare,
in ogni caso, che tale
disposizione e' introdotta come facolta' data al contribuente,
fermi restando
gli altri mezzi di pagamento stabiliti dal comune.
Sanzioni
La sanzione massima applicabile in caso di mancato o insufficiente
pagamento
dell'imposta e' del 30% dell'importo non versato. E' possibile
usufruire di
riduzioni della sanzione regolarizzandosi di propria iniziativa
tramite il
cosiddetto ravvedimento operoso, altrimenti il comune ha
cinque anni di tempo
per fare i dovuti accertamenti ed inviare -tramite i concessionari
incaricati
per la riscossione- avvisi e cartelle esattoriali.
Nel caso ci si voglia regolarizzare, la sanzione ridotta
e' del 3,75%
dell'imposta dovuta pagando entro 30gg dalla scadenza. Vanno
aggiunti gli
interessi legali del 2,5% annuo, calcolati sull'imposta
dovuta e
proporzionalmente ai giorni di ritardo (con la formula dell'interesse
composto:
capitale x tasso x giorni, il tutto diviso per 36.500).
Se ci si regolarizza entro un anno dalla scadenza la sanzione
e' del 6% mentre
gli interessi rimangono del 2,5%, calcolati come sopra.
L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta
da versare.
Il pagamento puo' essere fatto con bollettino postale o
tramite modello F24,
barrando la casella "ravvedimento".
Casi particolari:
- se, oltre a non pagare, non si presenta la denuncia o
la dichiarazione di
variazione, la sanzione puo' variare dal cento al duecento
per cento del tributo
dovuto, con un minimo di euro 51,65. Se si ottempera volontariamente
tramite
ravvedimento operoso, prima che giungano accertamenti ed
entro 90gg dalla
scadenza naturale, si puo' usufruire di una riduzione di
un ottavo della
sanzione prevista dal comune (quindi dal 12,5 al 25%).
- se la denuncia o la dichiarazione sono infedeli la sanzione
e' tra 50 e 100%
oltre alla maggiore imposta dovuta. Regolarizzandosi entro
un anno, si paga il
10%.
N.B. In ambedue i casi si puo' usufruire di sanzioni ridotte
anche dopo aver
ricevuto un avviso di accertamento, pagando entro il termine
utile per ricorrere
in commissione tributaria (60gg dalla notifica dell'atto).
In tal caso la
riduzione e' di un quarto rispetto al contributo dovuto,
piu' interessi.
- se invece vi sono errori formali la sanzione e' tra euro
51,65 ed euro 258,23.
Rimborsi
I rimborsi di cifre pagate in eccesso possono essere richiesti
entro il termine
di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in
cui e' stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
La domanda,
generalmente, dev'essere redatta in carta semplice e presentata
in comune agli
uffici appositi. E' possibile, con domanda da inoltrare
entro 60gg dalla
notifica del provvedimento di rimborso, chiedere la compensazione
del credito
con gli importi dovuti.
Accertamento ed opposizione
in caso di versamenti omessi, insufficienti o tardivi, per
i quali non vi sia
stata regolarizzazione, il comune ha tre anni di tempo (cinque
in caso non sia
stata presentata alcuna denuncia) per inviare avvisi di
accertamento. Al dovuto
viene aggiunta la sanzione intera -che come gia' detto e'
del 30%- nonche' gli
interessi legali. Il provvedimento viene notificato anche
quando vengono
accertate variazioni (od attribuzioni) di rendita da parte
dell’Agenzia del
Territorio, per il recupero dell'eventuale maggior imposta
dovuta. Decorsi 90gg
dalla notifica dell'avviso senza che venga effettuato il
pagamento -od
eventualmente un ricorso- il debito viene iscritto a ruolo,
ovvero entro due
anni segue l'emissione di una cartella esattoriale.
In tutti i casi e' possibile presentare ricorso, cosi'
come previsto dall'art 21
del d.lgs 546/92, alla commissione provinciale tributaria
entro 60gg dalla
notifica dell'atto (escludendo il periodo dal 1 agosto al
15 settembre,
sospensivo del termine). Occorre rivolgersi ad un difensore
abilitato, che per
l'ICI puo' essere, oltre al classico avvocato, un procuratore
legale, un
commercialista, un ragioniere od un perito commerciale.
Maggiori informazioni
sulla scheda pratica "commissione provinciale tributaria"
Un caso particolare: la variazione della rendita catastale
Dal 1/1/2000, per effetto della legge 342/00, ogni attribuzione
o modifica della
rendita catastale di terreni e fabbricati e' efficace solo
a decorrere dalla sua
notificazione ai soggetti intestatari. La notifica e' a
cura dell'ufficio del
territorio competente che deve darne notizia anche al comune
interessato. Dalla
data di notificazione decorre il termine di 60 giorni utile
per eventuali
ricorsi avverso l'attribuzione della rendita catastale.
Dato che il soggetto che
puo' legittimamente proporre ricorso avanti alle commissioni
tributarie e'
solamente il possessore degli immobili (non l'intestatario
della partita
catastale), e' previsto che la notificazione venga effettuata
anche a colui che
ha il possesso del bene.
Se l'attribuzione o la variazione della rendita non vengono
notificate ma solo
affisse all'albo pretorio, eventuali successive richieste
di integrazione
dell'imposta possono essere contestate. E' bene sapere,
pero', che sono
contestabili solo gli addebiti di sanzioni ed interessi,
ma non l'imposta da
pagare in piu'. Se il Comune non dovesse riconoscere il
ricorso bisognera'
rivolgersi alla commissione provinciale tributaria entro
60 giorni.
Ha collaborato Katia Moscano
(Rita Sabelli)
Avvertenze numero 2006-14 del 15 Luglio 2006
In Internet: http://www.aduc.it/dyn/avvertenze