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Le etichette sotto la lente

INDICE

Pagina 2
Gli Ingredienti 
Ingredienti composti 
Di, con, al... 
Ricchi e poveri 
Categorie di ingredienti 


Gli Ingredienti

Le etichette devono riportare la lista di tutti gli ingredienti, compresi gli additivi, in ordine decrescente di peso: il primo della lista è quindi quello principale.
Se sul retro di una confezione di merendine leggiamo: “ingredienti: zucchero, olio vegetale, farina di grano tenero tipo “0”, uova” vuol dire che lo zucchero è l’ingrediente più abbondante.
Su un minestrone in busta o su purè in polvere, che ritornano allo stato normale aggiungendo acqua o latte, gli ingredienti possono essere elencati secondo l’ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purché sia specificato “ingredienti del prodotto pronto per il consumo”.
Anche l’acqua può figurare nell’elenco degli ingredienti, ma secondo regole particolari: il suo impiego deve essere dichiarato soltanto se supera il 5 per cento in peso nel prodotto finito. Ci si riferisce però solo all’acqua aggiunta, senza calcolare quella già presente negli ingredienti originari, o che serve a ricostituire un alimento disidratato o concentrato.

Ingredienti composti

Uno degli ingredienti può a sua volta essere composto da più sostanze. Ad esempio, sulla confezione di una crostata possiamo leggere tra gli ingredienti “confettura di prugne (24%)”. Ma non leggiamo gli ingredienti della confettura. La legge, infatti, consente di non indicare i “sub-ingredienti” quando l’ingrediente composto rappresenta meno del 25% dell’intero prodotto.
Se invece la confettura fosse stata il 25 o il 26%, sarebbe stata obbligatoria l’enumerazione dei suoi componenti.
Questa norma può rappresentare un grave rischio per chi è affetto da allergie: per scatenarle basta anche una piccolissima percentuale della sostanza scatenante, ben inferiore al 25%, e pertanto non indicata in etichetta se all’interno di un altro ingrediente.

Di, con, al...

Che differenza c’è tra una scatola di “tonno con piselli” e una di “piselli al tonno”?
L’ingrediente citato per primo, dice la legge, deve essere il principale. Quindi nel “tonno con piselli” non possono esserci più piselli che tonno.
Attenzione, però, alle preposizioni. Se l’etichetta parla di “gnocchi di patate”, allora le patate sono l’ingrediente preponderante. Se invece si tratta di “gnocchi con patate”, probabilmente al primo posto c’è la farina di grano tenero.
Di norma, se un ingrediente entra a far parte del nome del prodotto la sua percentuale dovrebbe essere dichiarata, ma scappatoie legislative in alcuni casi consentono di non farlo. Proprio nel caso degli gnocchi, per esempio, non sempre la percentuale delle patate è indicata.
Sembra uno scherzo, ma il fatto che si scriva “con” o “al” comporta o meno l’obbligo per il produttore di segnalare, in percentuale, la quantità dell’ingrediente “evidenziato”.
Così, dove si legge “con tonno” si troverà, per esempio, “tonno 7 per cento”; se invece è scritto “al tonno”, la quantità potrebbe essere minima. Ma non è una regola rigida. In una crostata “alla” confettura di prugne può esserci il 24 per cento di confettura.
In un gelato “alla” banana, secondo il codice di autodisciplina delle principali aziende del settore, deve esserci almeno il 15 per cento di banana. In un gelato “al gusto di” banana, invece, potreste non trovare neanche un grammo di questo frutto, ma l’aroma.

Ricchi e poveri

Succo di pompelmo “senza” zucchero, biscotti “senza” sale aggiunto, fette biscottate “prive di” grassi animali, cereali “ricchi” di fibre. Cosa indicano esattamente le preposizioni “ricco di” e “senza” in etichetta?
Un alimento può essere detto “ricco di fibre” solo se ne ha almeno 7 grammi ogni 100 grammi di prodotto.
“Ricco di proteine”, significa che ce ne sono almeno 13 grammi. L’alto tenore di una certa vitamina, invece, può essere sottolineato solo se supera il 30 per cento dell’apporto giornaliero raccomandato. Lo prevede una proposta di direttiva Ce a cui già la maggior parte dei produttori si attiene.
“Povero di calorie” significa che il prodotto ha meno di 40 calorie per etto. “Senza colesterolo” indica che ce n’è meno di 5 milligrammi per 100 grammi.
Per il “senza zucchero”, il limite è lo 0,5 per cento sul peso totale. “Senza grassi”, se sono meno dello 0,15 per cento.

Categorie di ingredienti

Per certi ingredienti è consentito riportare solo il nome della categoria di appartenenza: se tra gli ingredienti figurano grassi vegetali o animali raffinati, non è obbligatorio specificarne l’origine.
Allo stesso modo, se tra gli ingredienti ci sono spezie o piante aromatiche che non superano il 2% in termini di peso, non è necessario indicarne il tipo. Se è presente frutta candita (non superiore al 10% del peso) non è obbligatorio specificare qual è esattamente la frutta. Stesso discorso per gli ortaggi misti presenti in misura non superiore al 10%: è sufficiente l’indicazione generica.
Se invece è utilizzata della carne, è possibile leggere di che specie (ad esempio, carne bovina). Ma le carni di pollo o di tacchino, possono essere genericamente indicate come “carni di volatili”, se la confezione non fa riferimento a una specie precisa.
Stesso discorso per il pesce: dall’etichetta non è dato sapere di che razza e tipo, a meno che non figuri nello stesso nome del prodotto.
È sufficiente l’indicazione della categoria senza altre specificazioni anche per i seguenti alimenti quando sono utilizzati come ingredienti:
• formaggi: possono non essere citati in etichetta a meno che il nome o la presentazione del prodotto che li contiene non facciano riferimento a un particolare tipo;
• succo di agrumi aggiunto a una bevanda analcolica: non si può sapere quali sono gli agrumi;
• gomma base (qualsiasi preparazione di gomma base utilizzata per le gomme da masticare);
• aromi e aromi naturali: l’etichetta può anche non indicare quali sono gli aromi;
• proteine vegetali;
• oli raffinati animali o vegetali diversi dall’olio di oliva (da indicare solo se si tratta di oli “idrogenati”).
Per gli additivi chimici, invece, oltre alla categoria si può leggere il nome specifico o in alternativa il codice Cee (lettera “E” seguita da un numero di tre cifre). Questo vale per:
• coloranti;
• antiossidanti;
• emulsionanti;
• addensanti;
• gelificanti;
• stabilizzanti;
• esaltatori di sapidità;
• acidificanti;
• correttori di acidità;
• antiagglomeranti;
• edulcoranti artificiali (cioè i dolcificanti);
• polveri lievitanti;
• antischiumogeni;
• agenti di rivestimento (cere, gomme, resine ecc.);
• agenti di trattamento della farina;
• sali di fusione dei formaggi fusi.


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