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DOSSIER
DIRITTO D'AUTORE O LEGGE DEL PIU' FORTE ?
Storia del diritto d'autore sul software.
In seguito alle forti pressioni della lobby dei
produttori di software, le modifiche alla legge sul diritto
d'autore, approvate dal Parlamento il 26 luglio, hanno introdotto
nuove misure repressive contro la copia ad uso personale del
software, equiparata alla duplicazione di massa e al commercio
abusivo di programmi, e punita con gli stessi anni di galera
riservati ai contrabbandieri di software pirata (pene analoghe
a quelle riservate in caso di omicidio colposo plurimo...).
Nella nuova versione dell'articolo 171 bis, infatti le parole
"a scopo di lucro" sono state sostituite con la frase
"per trarre profitto". In pratica dal 26 luglio del
2000 anche chi trae profitto dalla copia singola di un programma,
cioe' chi risparmia i soldi necessari per comprarlo, va punito
con la stessa durezza riservata a chi copia programmi a scopo
di lucro, per rivenderli clandestinamente e guadagnarci. Con
queste nuove modifiche, la legge sul diritto d'autore si trasforma
in uno strumento irragionevolmente repressivo che ha il chiaro
obiettivo di tutelare gli interessi economici di Bill Gates
e degli altri "padroni del software", in aperto contrasto
con il principio di proporzionalita' tra reato commesso e condanna
subita.
Inoltre, " e' difficile non vedere in trasparenza
la lunga mano degli industriali del software su una serie di
atteggiamenti che la legge ispira, primi fra tutti quello di
porre molta attenzione alla condanna pubblica, su giornali e
mezzi di informazione specializzati, dei pirati o quello di
destinare ad iniziative informative antipirateria il 50% di
quanto viene sequestrato. Per non parlare della costituzione
di un registro presso la Questura di quanti lavorino con materiale
protetto da copyright. Una vera e propria azione di controllo
degna di un regime sudamericano." (Massimo Mantellini,
in un articolo apparso il 28 luglio 2000 sulla rivista elettronica
"Punto Informatico" http://www.punto-informatico.it
)
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In Italia il diritto d'autore e' regolato dalla
legge 633 del 1941, modificata a piu' riprese per includere
anche i programmi software nella lista delle "opere dell'ingegno"
tutelate contro le possibili violazioni del "copyright".
Il 23 dicembre 1992 il decreto legislativo 518/92
ha introdotto una prima modifica alla legge 633/41. Anziche'
estendere ai programmi le stesse regole valide per le altre
opere dell'ingegno, il decreto ha riservato al software un trattamento
particolare, che punisce i "pirati di programmi" in
maniera molto piu' dura di quanto non si faccia con i pirati
di musica o di libri. Dietro questo "trattamento speciale",
riservato unicamente alla copia del software, molti esperti
di informatica e giuristi hanno individuato le pressioni esercitate
dalle grandi case produttrici di software per far approvare,
a tutela dei loro interessi, una legge particolarmente punitiva
contro la copia dei programmi per elaboratore.
In merito alle pressioni esercitate dalla lobby
del software per l'approvazione del decreto 518/92 si sono espressi
anche Renzo Ristuccia e Vincenzo Zeno Zencovich, in un testo
dal titolo "Il software nella dottrina, nella giurisprudenza
e nel D.LGS. 518/92", edito dalla Cedam di Padova nel 1993.
In questo testo si legge come la rapidita' di approvazione del
decreto " ... fa ritenere che sicuramente il testo del
decreto legislativo fosse da tempo pronto e che attraverso la
delega al governo si sia tagliato corto al dibattito parlamentare,
evitando persino il parere delle Commissioni competenti, non
previsto dalla legge delega. Il metodo e' certamente singolare
e discutibile anche sotto altri profili. (...) Il decreto chiude
per l'Italia un dibattito ventennale sulla tutela giuridica
dei programmi per elaboratore elettronico. E' stato un dibattito
condotto con toni insolitamente accesi e che ha visto gli operatori
del diritto anteporre, forse piu' del lecito, gli interessi
di una categoria imprenditoriale all'analisi razionale degli
strumenti giuridici utilizzabili. "
Lo "strumento punitivo" nascosto tra le
righe del decreto legislativo 518/92 e' l'aggiunta di un piccolo
articolo, il 171 bis, un articolo modificato il 26 luglio del
2000 in senso ancor piu' repressivo, senza che in Parlamento
o sui mezzi di informazione ci sia stato un dibattito serio
su una questione cosi' delicata come la copia personale del
software. Prima della modifica del luglio scorso, l'articolo
171 bis recitava testualmente che: "Chiunque abusivamente
duplica A FINI DI LUCRO programmi per elaboratore, o, ai medesimi
fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie
non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, e'
soggetto alla pena della RECLUSIONE da TRE MESI a TRE ANNI e
della MULTA da L. 500.000 a L. 6.000.000." In base all'articolo
171bis, ad esempio, Giovanni Pugliese, segretario dell'associazione
pacifista PeaceLink, e' stato processato come "importatore,
venditore e distributore di programmi a scopo commerciale"
per la semplice presenza nel suo computer di una copia (gia'
installata) del programma Word 6 di Microsoft, evidentemente
adibita ad uso personale e dell'associazione. Al termine di
un iter giudiziario iniziato nel 1994 e terminato nel 2000,
Giovanni Pugliese e' stato dichiarato innocente.
Per presunte violazioni (peraltro mai dimostrate)
dell'articolo 171 bis, nel maggio 1994 centinaia di nodi della
telematica sociale italiana sono stati oscurati, con una inutile
catena di sequestri e processi (la piu' grande operazione di
polizia informatica della storia dell'umanita') che si e' conclusa
con un nulla di fatto e ha avuto solamente un effetto intimidatorio
contro la copia ad uso personale del software. Tutti i dettagli
di questa "spedizione punitiva" contro la telematica
sociale di base sono contenuti nel libro "Italian Crackdown",
disponibile in libreria e anche in rete, all'indirizzo http://www.apogeonline.com/openpress.
Aggrappandosi all'articolo 171 bis si e' cercato
di dimostrare il "fine di lucro" insito nella copia
ad uso personale dei programmi, per molti versi analoga alla
copia di musica ad uso personale (pratica sociale ormai accettata
e diffusa). In seguito all'approvazione delle prime modifiche
alla legge 633/41, alcuni magistrati piu' illuminati hanno fatto
le necessarie distinzioni tra copia ad uso personale e commercio
su larga scala di software pirata, tra "scopo di lucro"
e semplice profitto. Le nuove modifiche alla legge sul diritto
d'autore sono nate proprio per contrastare questo orientamento
giurisprudenziale. La piu' famosa di queste sentenze e' quella
del 26 novembre 1996, emessa dalla pretura circondariale di
Cagliari: copiare software non e' reato, almeno per quanto riguarda
il caso esaminato dal giudice Massimo Deplano.
Nella sentenza si legge che " La duplicazione
e la detenzione acquistano rilievo penale in tanto in quanto
siano finalizzate rispettivamente al lucro ed alla commercializzazione.
Tali condotte sono pertanto sanzionate solo se sorrette dal
dolo specifico indicato. In particolare deve ritenersi che,
di per se, la duplicazione del programma non solo non assurge
in alcun modo a fatto penalmente rilevante, ma e' senza dubbio
consentita dalla normativa attuale in tema di diritto d'autore".
Deplano sostiene questa affermazione con argomenti ben precisi:
"Cio' si ricava (...) dall'articolo 68 della L. 633/1941
che permette, ed anzi indica come libera la riproduzione di
singole opere o loro parti per uso personale dei lettori (rectius
fruitori) con il limite del divieto di spaccio al pubblico di
tali beni onde logicamente evitare la lesione dei diritti di
utilizzazione economica spettanti al titolare del diritto sull'opera.
Si puo' pertanto escludere che violi la fattispecie citata il
soggetto, pubblico o privato che detenga per utilizzarla una
copia abusivamente duplicata del programma. L'elemento che rende
invece penalmente illecita la duplicazione e' dato dal fine
di lucro, dalla volonta' diretta specificamente a lucrare dalla
riproduzione. Deve infatti garantirsi al titolare dei diritti
sull'opera il vantaggio esclusivo di mettere in commercio il
programma, e quindi di lucrarvi senza dover patire e subire
danni da illecite concorrenze".
E' interessante anche leggere il parere del magistrato
riguardo alla differenza tra lucro e profitto: "Invero
il fine di lucro connota tutte le fattispecie focalizzate dall'art.
171 bis, ma il suo significato dev'essere chiarito. Il termine
lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un
accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di
uno o piu' beni; esso non coincide in linea di principio con
il termine profitto, che ha un significato ben piu' ampio. Il
profitto puo' implicare sia il lucro: quindi l'accrescimento
effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale
ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini
nel profitto puo' rientrare anche la mancata spesa che un soggetto
dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro
costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo
del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello
stesso".
Proprio a causa di queste doverose distinzioni tra
"lucro" e "profitto" che avevano aperto
una possibile breccia per la depenalizzazione della copia ad
uso personale del software, ancora una volta la lobby dell'informatica
ha utilizzato tutto il potere a sua disposizione per modificare
le norme sul diritto d'autore in direzione contraria all'orientamento
espresso dagli stessi magistrati. Nella nuova versione dell'articolo
171 bis, infatti le parole "a scopo di lucro" sono
state sostituite con la frase "per trarre profitto".
In pratica dal 26 luglio del 2000 anche chi trae profitto dalla
copia singola di un programma, cioe' chi risparmia i soldi necessari
per comprarlo, va punito con la stessa durezza riservata a chi
copia programmi a scopo di lucro, per rivenderli clandestinamente
e guadagnarci.
Nessuno si sognerebbe di dare da sei mesi a sei
anni di galera per aver copiato un CD musicale di un nostro
amico che vogliamo ascoltare con calma a casa nostra. I "programmi
per elaboratore", invece, godono di un trattamento diverso,
e la loro copia ad uso personale e' criminalizzata e perseguita
dalla legge con gli stessi strumenti legislativi, gli stessi
milioni di multa e gli stessi anni di reclusione che si comminano
a chi vende in modo sistematico e professionale copie non autorizzate
di software coperto da copyright, attraverso una rete commerciale
di distribuzione clandestina.
Con le modifiche del luglio 2000 apportate alla
legge sul diritto d'autore, la punizione riservata per la copia
del software ad uso personale va da sei mesi a sei anni di carcere,
pene analoghe a quelle riservate in caso di omicidio colposo
plurimo, che puo' essere punito con sei mesi di reclusione.
Ancora una volta un tema fondamentale come il diritto d'autore
sul software viene regolato in base agli interessi e alle pressioni
lobbistiche di una categoria imprenditoriale, anziche' in base
alla volonta' popolare e democratica che dovrebbe essere il
fondamento di qualsiasi legge.
In un articolo apparso il 28 luglio 2000 sulla rivista
elettronica "Punto Informatico" (http://www.punto-informatico.it),
Massimo Mantellini ha duramente commentato le nuove dispozioni
in materia di diritto d'autore sul software, affermando che
"e' difficile non vedere in trasparenza la lunga mano degli
industriali del software su una serie di atteggiamenti che la
legge ispira, primi fra tutti quello di porre molta attenzione
alla condanna pubblica, su giornali e mezzi di informazione
specializzati, dei pirati o quello di destinare ad iniziative
informative antipirateria il 50% di quanto viene sequestrato.
Per non parlare della costituzione di un registro presso la
Questura di quanti lavorino con materiale protetto da copyright.
Una vera e propria azione di controllo degna di un regime sudamericano."
Anche l'avvocato Andrea Monti, presidente di Alcei
(http://www.alcei.it), L'Associazione
per la Liberta' nella Comunicazione Elettronica Interattiva,
ha espresso un parere seccamente contrario alla nuova normativa.
Secondo Monti "e' evidente che la legge in questione non
e' stata concepita sulla base del diritto ma delle pressioni
di potenti gruppi che considerano il diritto d'autore come 'cosa
loro'".
Oltre all'inasprimento delle pene riservate a chi
copia software per uso personale, la nuova legge sul diritto
d'autore contiene anche molti altri aspetti controversi. Ad
esempio la perseguibilita' d'ufficio dei fatti di duplicazione
abusiva rischia di aggravare la situazione degli uffici giudiziari
penali, gia' oberati di procedimenti da smaltire. Inoltre l'ampliamento
dei poteri della SIAE previsto dalla nuova legge avra' gravi
ripercussioni su tutti gli autori e i programmatori che sceglieranno
di non iscriversi a questa societa' o che non vorranno apporre
il "Bollino Siae" sulle loro opere.
Di fronte a questo nuovo pasticcio legislativo che
ci ha colto di sorpresa sotto l'ombrellone, rimane ben poco
da fare. Una possibile alternativa e' quella di mettere in atto
una forma di boicottaggio del software commerciale utilizzando
solo programmi e sistemi operativi liberi, come ad esempio il
sistema operativo Linux e la suite di programmi per ufficio
"Staroffice", in alternativa ai programmi prodotti
dai "signori del software".
Un'altra possibilita', alla vigilia delle prossime
elezioni, e' quella di chiedere al candidato del nostro collegio
elettorale dov'era quando e' stata approvata la riforma sul
diritto d'autore. Probabilmente l'accordo con i grandi poteri
economici dei giganti del software, giudicato strategico alla
vigilia di una scadenza elettorale, potra' trasformarsi in un
boomerang che tornera' indietro a colpire proprio quella classe
politica che credeva di trarre vantaggio dal sostegno indiscriminato
a un forte gruppo di potere e alle bieche misure repressive
che tutelano gli interessi di questo gruppo.
A tempo debito tutti i nodi vengono al pettine,
e l'imminente scadenza elettorale potra' essere un'ottima occasione
per chiedere a chi vorra' rappresentarci in Parlamento di esprimersi
in merito a una legge che tutela gli interessi delle grandi
case produttrici di software ma non i diritti delle singole
persone, e punisce con la carcerazione la copia dei programmi,
anche se fatta senza scopi commerciali o criminali, ad uso personale,
ad uso didattico, a beneficio di associazioni, gruppi di volontariato,
organizzazioni non governative, scuole.
E' tempo che la copia ad uso personale dei programmi,
che nulla ha a che vedere con la cosiddetta "pirateria
informatica", esca dalla clandestinita' e cessi di essere
criminalizzata. E' tempo di legalizzare e accettare la copia
ad uso personale, pratica sociale che affonda le sue radici
nella storia dell'informatica, come una naturale evoluzione
della tecnologia e dei comportamenti sociali. Il lavoro dei
programmatori non si tutela mandando in galera altre persone,
ma creando le condizioni affinche' il mondo dell'informatica
non sia piu' dominato da nessun monopolio di fatto che limiti
la liberta' di iniziativa nella programmazione.
Carlo Gubitosa c.gubitosa@peacelink.it
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