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Indicazioni obbligatorie
per le etichette
Decreto Legislativo n. 181/2003
Con il decreto n. 181 del 23 giugno 2003, entra
in vigore un provvedimento comunitario, la Direttiva 2000/13/CE,
che stabilisce norme comuni europee sull'etichettatura, sulla
presentazione e sulla pubblicità dei prodotti alimentari,
impedendo che normative nazionali contrastino la libera circolazione
dei prodotti alimentari e perchè non si attribuiscano
agli alimenti effetti o proprietà (anche curative) che
essi non possiedono. Eccezioni sono previste per le acque minerali
naturali e per i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
specifica, che hanno distinte disposizioni comunitarie. La direttiva
è indirizzata ai prodotti pre-imballati, destinati al
mercato europeo.
Sull'etichetta deve essere indicato:
- - lo stato fisico e il procedimento di trattamento
del prodotto, ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato,
affumicato, ecc.;
- - l'elenco degli ingredienti, in ordine decrescente.
In alcune condizioni tale indicazione non è richiesta:
per la frutta e la verdura fresche, per le acque gassate,
per gli aceti di fermentazione, per i formaggi, per il burro
e per il latte;
- - la quantità, in percentuale, degli ingredienti
o delle categorie di ingredienti;
- - la durata minima/massima di validità
del prodotto;
- - il nome o la ragione sociale, l'indirizzo del
fabbricante o del confezionatore;
- - il luogo d'origine o di provenienza;
- - la menzione del titolo alcolometrico volumico
per bevande con un titolo superiore all'1,2% di alcool in
volume.
Data di scadenza
Per termine minimo di conservazione si intende la
data fino alla quale l'alimento conserva le sue proprietà
specifiche, in adeguate condizioni di conservazione. La data
deve comprendere il giorno, mese, anno, e l'enunciazione delle
condizioni di conservazione. Per gli alimenti di durata inferiore
a tre mesi, l'anno può essere emesso, essendo sufficienti
le altre due indicazioni; per quelli di durata massima di 18
mesi sono sufficienti mese e anno; se alimento di durata superiore
ai 18 mesi è sufficiente l'indicazione dell'anno. Sui
prodotti preconfezionati rapidamente deperibili, che possono
diventare pericolosi per la salute, il termine minimo di conservazione
è sostituito dalla data di scadenza. Essa deve essere
preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro", seguita
dalla data.
Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi
freschi, per la pasta fresca, per le carni fresche ed i prodotti
della pesca e dell'acquacoltura freschi: la data di scadenza
può essere determinata con decreti dei ministri delle
Attività Produttive, delle Politiche Agricole e Forestali
e della Salute, sulla base dell'evoluzione tecnologica e scientifica.
Per il latte: escluso il latte UHT e sterilizzato
a lunga conservazione, la scadenza è determinata con
decreto dei ministri delle Attività Produttive, delle
Politiche Agricole e Forestali e della Salute, sulla base della
evoluzione tecnologica e scientifica. Con l'entrata in vigore
del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione
relativa alla durabilità del latte. L'indicazione del
termine minimo di conservazione non è richiesto per:
- A) gli ortofrutticoli freschi che non siano stati
sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti
analoghi; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti
analoghi quali i germogli di leguminose;
- B) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti,
i vini frizzanti, i vini aromatizzati e le bevande ottenute
da frutti diversi dall'uva nonchè delle bevande dei
codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da
uva o mosto d'uva;
- C) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore
al 10% in volume;
- D) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari
di frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali
di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;
- E) i prodotti della panetteria e della pasticceria
che sono normalmente consumati entro le 24 ore successive
alla fabbricazione;
- F) gli aceti;
- G) il sale da cucina;
- H) gli zuccheri allo stato solido;
- I) i prodotti di confetteria consistenti quasi
unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti
quali caramelle e pastigliaggi;
- L) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
- M) i gelati monodose.
Prodotti sfusi
I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente
venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati,
i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente
ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata,
devono essere muniti di apposito cartello informativo, applicato
ai recipienti che li contengono oppure ai comparti in cui sono
esposti.
Il cartello deve riportare: la denominazione di
vendita; l'elenco degli ingredienti salvi i casi di esenzione;
le modalità di conservazione per i prodotti alimentari
rapidamente deperibili; la data di scadenza per le paste fresche
e quelle con ripieno; il titolo alcolometrico volumico effettivo,
per le bevande con contenuto alcolico superiore al 1,2% in volume;
la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti
congelati glassati.
Per i prodotti della gelateria, pasticceria, panetteria
e gastronomia: l'elenco degli ingredienti può essere
riportato su un unico cartello tenuto bene in vista, oppure
sui singoli prodotti, nonchè in apposito registro (o
altro sistema equivalente) a disposizione del cliente e in prossimità
dei banchi di esposizione.
Per le bevande vendute mediante spillatura:
il cartello può essere applicato direttamente sull'impianto
o accanto. Le acque non preconfezionate, somministrate negli
esercizi pubblici devono riportare, se trattate, la specifica
denominazione di "acqua potabile trattata o acqua potabile
trattata e gassata", se è stata addizionata di anidride
carbonica.
Sanzioni
La competenza in materia di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio."
Vedi anche questa scheda sempre sulle etichette
alimentari: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=51442
(Katia Moscano)
Da Avvertenze numero 2003-24 del 15 Dicembre
2003
Quindicinale telematico sulle politiche
dei consumatori, edito da Aduc
- associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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