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Indicazioni obbligatorie per le etichette
Decreto Legislativo n. 181/2003

Con il decreto n. 181 del 23 giugno 2003, entra in vigore un provvedimento comunitario, la Direttiva 2000/13/CE, che stabilisce norme comuni europee sull'etichettatura, sulla presentazione e sulla pubblicità dei prodotti alimentari, impedendo che normative nazionali contrastino la libera circolazione dei prodotti alimentari e perchè non si attribuiscano agli alimenti effetti o proprietà (anche curative) che essi non possiedono. Eccezioni sono previste per le acque minerali naturali e per i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione specifica, che hanno distinte disposizioni comunitarie. La direttiva è indirizzata ai prodotti pre-imballati, destinati al mercato europeo.

Sull'etichetta deve essere indicato:

  • - lo stato fisico e il procedimento di trattamento del prodotto, ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato, affumicato, ecc.;
  • - l'elenco degli ingredienti, in ordine decrescente. In alcune condizioni tale indicazione non è richiesta: per la frutta e la verdura fresche, per le acque gassate, per gli aceti di fermentazione, per i formaggi, per il burro e per il latte;
  • - la quantità, in percentuale, degli ingredienti o delle categorie di ingredienti;
  • - la durata minima/massima di validità del prodotto;
  • - il nome o la ragione sociale, l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore;
  • - il luogo d'origine o di provenienza;
  • - la menzione del titolo alcolometrico volumico per bevande con un titolo superiore all'1,2% di alcool in volume.

Data di scadenza

Per termine minimo di conservazione si intende la data fino alla quale l'alimento conserva le sue proprietà specifiche, in adeguate condizioni di conservazione. La data deve comprendere il giorno, mese, anno, e l'enunciazione delle condizioni di conservazione. Per gli alimenti di durata inferiore a tre mesi, l'anno può essere emesso, essendo sufficienti le altre due indicazioni; per quelli di durata massima di 18 mesi sono sufficienti mese e anno; se alimento di durata superiore ai 18 mesi è sufficiente l'indicazione dell'anno. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili, che possono diventare pericolosi per la salute, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro", seguita dalla data.

Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, per la pasta fresca, per le carni fresche ed i prodotti della pesca e dell'acquacoltura freschi: la data di scadenza può essere determinata con decreti dei ministri delle Attività Produttive, delle Politiche Agricole e Forestali e della Salute, sulla base dell'evoluzione tecnologica e scientifica.

Per il latte: escluso il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazione, la scadenza è determinata con decreto dei ministri delle Attività Produttive, delle Politiche Agricole e Forestali e della Salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte. L'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesto per:

  • A) gli ortofrutticoli freschi che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
  • B) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva nonchè delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;
  • C) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume;
  • D) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;
  • E) i prodotti della panetteria e della pasticceria che sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
  • F) gli aceti;
  • G) il sale da cucina;
  • H) gli zuccheri allo stato solido;
  • I) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
  • L) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
  • M) i gelati monodose.

Prodotti sfusi

I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello informativo, applicato ai recipienti che li contengono oppure ai comparti in cui sono esposti.

Il cartello deve riportare: la denominazione di vendita; l'elenco degli ingredienti salvi i casi di esenzione; le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili; la data di scadenza per le paste fresche e quelle con ripieno; il titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande con contenuto alcolico superiore al 1,2% in volume; la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

Per i prodotti della gelateria, pasticceria, panetteria e gastronomia: l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello tenuto bene in vista, oppure sui singoli prodotti, nonchè in apposito registro (o altro sistema equivalente) a disposizione del cliente e in prossimità dei banchi di esposizione.

Per le bevande vendute mediante spillatura:
il cartello può essere applicato direttamente sull'impianto o accanto. Le acque non preconfezionate, somministrate negli esercizi pubblici devono riportare, se trattate, la specifica denominazione di "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata", se è stata addizionata di anidride carbonica.

Sanzioni

La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio."

Vedi anche questa scheda sempre sulle etichette alimentari: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=51442

(Katia Moscano)

Da Avvertenze numero 2003-24 del 15 Dicembre 2003
Quindicinale telematico sulle politiche dei consumatori, edito da Aduc - associazione per i diritti degli utenti e consumatori


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